Il Presidente della Società della salute ha la rappresentanza generale della Società della Salute ed esercita le seguenti funzioni:
a) convoca e presiede l’Assemblea dei soci e la Giunta esecutiva, stabilisce l’ordine del giorno, sottoscrive le deliberazioni adottate dall’assemblea dei soci e dalla giunta esecutiva vigilando sulla loro esecuzione;
b) assicura il collegamento tra l’Assemblea dei Soci e la giunta esecutiva, coordinando l’attività d’indirizzo, programmazione e governo con quella di gestione e garantendo l’unità dell’attività svolta dalla Società della Salute;
c) vigila sull’osservanza da parte della Giunta Esecutiva degli indirizzi dell’Assemblea dei soci per la realizzazione dei programmi e il conseguimento degli scopi di governo e di gestione della Società della Salute
d) nomina, su proposta della Giunta esecutiva, il Direttore del Consorzio, previa intesa con il Presidente della regione Toscana;
e) compie gli atti che gli sono demandati dalla legge, dallo statuto, dalla convenzione e dai regolamenti o da deliberazioni dell’Assemblea dei soci o della Giunta esecutiva;
f) promuove la consultazione sugli atti d’indirizzo e di programmazione con la società civile, i soggetti del terzo settore e gli organismi di partecipazione della Società della salute di cui al successivo TITOLO IV.

Il Presidente della Società della Salute è membro di diritto della Conferenza Regionale della Società della Salute e della Conferenza Aziendale dei Sindaci previste dalla LRT 40/2005 e smi.

Il Presidente nello svolgimento delle attività è coadiuvato da un Ufficio di Presidenza da lui stesso nominato.